La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità).
La disposizione introduce una serie di obblighi di pubblicità e di trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs n. 33/2013.
A tale obbligo sono tenute anche le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, i quali devono pubblicare, nei propri sitiweb o portali digitali, informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, nel periodo considerato, superiori ai 10.000,00.
La nuova disciplina sugli obblighi informativi è applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.